Art. 4.

      1. Nel rispetto della disciplina comunitaria, nella zona franca produttiva saranno in funzione:

          a) i magazzini, ivi compresi i magazzini frigoriferi per il deposito delle merci in arrivo ed in partenza;

          b) gli uffici per le autorità doganali incaricate della sorveglianza esterna e del controllo interno, nonché dell'espletamento di tutte le operazioni disciplinate dai regolamenti comunitari;

          c) il centro direzionale, da concedere in uso agli operatori economici per lo svolgimento delle loro attività, compresi gli uffici destinati a società di servizi anche ad alta tecnologia, quali banche dati, centri elaborazione dati, centri contabili operanti per conto e nell'interesse dei suddetti operatori economici, nonché gli uffici destinati al Comitato consultivo-promozionale di cui all'articolo 7, al nucleo di valutazione ed al coordinatore generale;

          d) gli stabilimenti per la manipolazione, la trasformazione, il condizionamento, la conservazione e le altre operazioni sulle merci o le derrate, in arrivo ed

 

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in partenza, secondo i criteri, le disposizioni ed i limiti dettati al riguardo dalla normativa comunitaria;

          e) gli stabilimenti per il perfezionamento delle merci destinate sia all'immissione in consumo nel mercato comunitario che all'esportazione verso Paesi terzi.